Cassazione, cittadino può arrestare rapinatore beccato sul fatto

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PrivatoLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13094/2018, ha ritenuto legittimo l’arresto in flagranza di reato effettuato da privati ex art. 383 c.p.p. Tale norma stabilisce infatti che nel caso di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a vent’anni, ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

Il caso venuto alla cognizione della Corte di Cassazione riguardava la vicenda di una donna che era stata arrestata dai Carabinieri in flagranza dei reati di rapina e lesione personale presso un ufficio postale. L’intervento sebbene effettuato dai carabinieri, di fatto era stato effettuato da alcuni cittadini che avevano inseguito e bloccato la rapinatrice che si era data alla fuga dopo avere sottratto una carta di Banco Posta ad una cliente intenta ad effettuare una operazione tramite POS. La donna era stata inseguita sia dalla cliente cui era stata sottratta la carta che da alcune persone presenti all’interno dell’Ufficio postale. Raggiunta da costoro, era stata portata all’interno dell’Ufficio postale fino al sopraggiungere dei Carabinieri ai quali era stata consegnata.

La norma in questione, quindi, riconosce ai privati la facoltà di esercitare di fatto dei poteri, anche coattivi, che sono propri della polizia giudiziaria. Qualunque persona pertanto, è autorizzata ad arrestare il soggetto responsabile di un fatto illecito quando questi venga colto nella flagranza di un reato perseguibile di ufficio sempre che ricorrano i presupposti di cui all’art. 383 c.p.p.. In questi casi, la persona che ha eseguito l’arresto, ha l’obbligo di consegnare alla polizia l’arrestato, le cose costituenti il corpo del reato, i mezzi attraverso i quali il reato viene compito o cose che rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto dell’illecito. (art. 383, 2° comma c.p.p.) La ratio di tale disposizione è dettata dall’esigenza di consegnare l’arrestato nel più breve tempo possibile per evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato stesso. Determinante, ha affermato la Cassazione, ai fini della legittimità dell’arresto, è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta da privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia.

La stessa Cassazione peraltro ha affermato che se l’azione delittuosa viene interrotta ma si verifica l’intervento immediato della polizia giudiziaria, allertata dal privato, non è integrato l’arresto da parte di privati. Il caso, venuto all’esame dei giudici era quello di un soggetto che aveva introdotto una mano all’interno della borsa che una donna portava al braccio, nel tentativo di impossessarsi del contenuto. Il soggetto era stato trattenuto dal personale del locale dove si era verificato il fatto in attesa dell’arrivo dei Carabinieri subito informati, e il proprietario del bar (dopo essere intervenuto spingendo via il giovane che, era stato trattenuto, come si è detto, da personale del locale in attesa dei carabinieri già allertati), aveva chiamato i carabinieri che erano intervenuti poco dopo prelevando il giovane.

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