Intercettazioni, decreto Ministro Orlando, chi non c’entra resta fuori da cronache

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in secondo  esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni  in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni,  confermando il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine e creando un giusto equilibrio tra la segretezza della  corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto  all’informazione. E’ quanto si legge nel comunicato di palazzo Chigi  successivo al Consiglio dei ministri.

Il decreto, nell’attuare una revisione della disciplina delle  intercettazioni volta a rendere maggiormente equilibrata la  salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello  costituzionale, introduce disposizioni volte a incidere  sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle  intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione  delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione  temporale.

La finalità è quella di escludere, in tempi ragionevolmente certi e  prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone  solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non  rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva d’impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee all’oggetto  dell’attività investigativa. Tra le misure principali, il testo  prevede: – l’introduzione nel Codice penale del delitto di  ”diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni  fraudolente”.

La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa; – una maggiore
tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e
assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di
intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente
inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato,
prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo
occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente
eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative
comunicazioni o conversazioni.

Viene introdotto il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle
comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini,
sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove
non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà
del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le
comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando
ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie
al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili; – una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi.

Tale procedura prevede dapprima il deposito delle  conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e  solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio  riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il  pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza  della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito  archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con  facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di  acquisizione.

Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il  materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla  delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel  caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già  utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera  quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta ”udienza  stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale  d’intercettazione era sin da subito nel fascicolo delle indagini  preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine  dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile.

Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini,  ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte  dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale  d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone  estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa; – una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni  mediante immissione di captatori informatici in dispositivi  elettronici portatili (i cosiddetti trojan horse).

In particolare, si prevede che tali dispositivi non  possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma  debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d’indagine e che, tra l’altro, debbano essere disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente  domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia  svolgendo l’attività criminosa oggetto dell’indagine o che l’indagine  stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e  terrorismo, di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale; – la semplificazione delle condizioni per  l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle  comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più  gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la  relativa autorizzazione.        In considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni  parlamentari, il testo è stato modificato, prevedendo, in particolare: una maggior tutela della riservatezza delle comunicazioni del  difensore con il proprio assistito, stabilendo che, fermo restando il  divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente  inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di  ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione  delle relative comunicazioni o conversazioni; un innalzamento da  cinque a dieci giorni del termine temporale attributo alle difese per  l’esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato  depositato, prevedendo anche una prorogabilità del termine in ragione  della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua  complessità.        Prevista l’anticipazione del rilascio di copia dei verbali di  trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in  corso di operazioni), una volta disposta l’acquisizione ad opera del  giudice con pressoché definitiva espulsione, salvo recupero in udienza preliminare o in dibattimento, del materiale che in un primo momento  era stato ritenuto irrilevante e che poi, anche in ragione di elementi sopravvenuti, venga diversamente valutato.        (Pol/AdnKronos)

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