Chi ha ragione, Salvini o Mattarella? Rileggiamo la Costituzione e le dispute del passato

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E’ di questi giorni il braccio di ferro che sembra essersi istaurato tra Salvini , Di Maio e il Presidente della Repubblica Sergio Matterella in relazione al veto apposto da quest’ultimo alla nomina, quale ministro dell’economia, di Paolo Savona, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell’Europa. Ma quali sono, secondo la nostra Costituzione, i poteri del Presidente della Repubblica per ciò che riguarda l’incarico al Presidente del Consiglio e la nomina dei ministri ? Si può considerare, come da taluno si sostiene, che il veto su Savona costituisca una intollerabile ingerenza da parte del capo dello Stato ? In altri termini può il Presidente della Repubblica imporre un veto definitivo sulla nomina a ministro dell’economia di Paolo Savona o di qualsiasi altro ministro?

Dispone l’art. 92 della Costituzione che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo i ministri. Dato il carattere schematico di questa norma costituzionale, la formazione del Governo è regolata da norme di correttezza costituzionale. Una volta che abbiano avuto luogo le votazioni, il Presidente della Repubblica inizia le consultazioni al fine di accertare quale sia la persona più idonea a formare il Governo. Una volta accertato, attraverso le consultazioni, quali siano gli orientamenti politici del Parlamento, affida ad una personalità politica l’incarico di formare il nuovo Governo. Nel conferire l’incarico il Capo dello Stato dovrà fare cadere la scelta su una persona che si presume possa godere della fiducia del Parlamento e quindi non potrà prescindere dagli orientamenti politici prevalenti nel Parlamento.

Il Presidente della Repubblica non sarà comunque obbligato ad affidare l’incarico al capo del partito che abbia raggiunto la maggioranza relativa nella competizione elettorale, potendo affidare tale incarico ad una personalità che non sia stata affatto designata nel corso delle consultazioni, che non sia iscritta a un partito o non appartenga al Parlamento. Il Presidente della Repubblica potrà fissare al soggetto incaricato della formazione del Governo, un limite massimo di tempo, trascorso il quale l’incaricato decadrà dall’incarico. In ogni caso non potrà imporre a tale soggetto limiti di programma e di struttura. Colui che ha ricevuto l’incarico per la formazione del Governo deve designare i ministri che entreranno a far parte del Governo. Come si è detto infatti, l’art. 92 della Costituzione dispone che i ministri sono nominati “su proposta del Presidente del Consiglio”.

La questione dibattuta in questi giorni è se il potere di nomina dei Ministri da parte del Presidente della Repubblica sia soltanto formale o effettivo. Secondo alcuni costituzionalisti il Presidente della Repubblica non avrebbe nessuna discrezionalità nella scelta dei ministri che è demandata al Presidente del Consiglio e che pertanto deve ritenersi per il Capo dello Stato vincolante.

Nella storia della Repubblica peraltro si sono verificati casi in cui il Presidente della Repubblica ha imposto la propria volontà al premier incaricato. Così Napolitano pose il veto a Renzi in ordine alla nomina del Procuratore Nicola Gratteri a Ministro della Giustizia e Scalfaro alla nomina di Cesare Previti allo stesso ministero. Tuttavia va evidenziato, a favore della tesi sostenuta da insigni costituzionalisti, che l’incarico per la formazione del Governo non può considerarsi una nomina condizionata o limitata ma costituisce un atto di designazione da cui deriva per il designato il potere di compiere la sua scelta politica per la composizione del Governo e per il Presidente della Repubblica il dovere di far luogo alla nomina dei ministri proposti dal Presidente del Consiglio incaricato, esclusa qualsiasi discrezionalità in proposito. Teoricamente il Presidente della Repubblica potrebbe rifiutarsi di nominare un ministro proposto ed invitare il Presidente del Consiglio a fargli nuove designazioni ma non potrà in ogni caso, imporre persona a quest’ultimo non gradita.

 

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