E’ di questi giorni la notizia che a Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva, per frode fiscale alla pena di quattro anni di reclusione (di cui tre coperti da indulto) è stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, la riabilitazione che ha determinato l’estinzione anticipata dell’incandidabilità.
L’istituto della riabilitazione è previsto dagli artt.178 e 179 del codice penale. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La riabilitazione estingue le pene accessorie ( tra le quali rientra l’interdizione dai pubblici uffici) e ogni altro effetto penale della condanna.
Il giudice pertanto, ai fini della concessione della riabilitazione, deve accertare l’esistenza di due condizioni : il decorso di tre anni (ma in alcuni casi di otto o dieci anni) dall’esecuzione della pena principale e l’avere il condannato dato prova effettiva e costante di buona condotta. Poiché la riabilitazione costituisce un diritto soggettivo, ricorrendone le condizioni, il Tribunale di sorveglianza ha il dovere di concederla. Va precisato, come, secondo l’indirizzo della Cassazione, non sono di ostacolo alla riabilitazione, eventuali condanne riportate successivamente alla sentenza alla quale la richiesta di riabilitazione si riferisce.
Per quanto riguarda il requisito della buona condotta, la giurisprudenza descrive questo requisito come “un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole di comune convivenza”. Il requisito della buona condotta può sussistere, come si è detto, anche se il soggetto abbia riportato altre condanne dopo la sentenza a cui si riferisce l’istanza di riabilitazione. Il semplice riferimento infatti a tali condanne è di per sé insufficiente a motivare il rigetto della richiesta. Pertanto, nel caso in cui colui che richiede la riabilitazione abbia riportato delle condanne, il giudice dovrà valutare concretamente la natura e la gravità dei reati commessi e dovrà evidenziare specificamene gli elementi che indichino l’insussistenza del requisito della buona condotta.
Ed ancora, il giudice , nel rigettare l’istanza di riabilitazione, non potrebbe fare puro e semplice riferimento alle informazioni negative della polizia o dei carabinieri, ma dovrà effettuare un esame critico di tali informazioni sia in relazione alla loro attendibilità, sia in rapporto al loro valore sintomatico, ai fini dell’esclusione del requisito della buona condotta.
Ci si è chiesto se debbano ritenersi ostative alla riabilitazione le pendenze penali del riabilitando, come nel caso di Berlusconi il quale ha in atto alcuni procedimenti penali pendenti ( è imputato nel terzo filone del caso Ruby). La Cassazione ha ritenuto di per sé non ostative alla riabilitazione tali pendenze precisando peraltro che qualora un soggetto sia stato più volte denunciato per reati di vario genere, ben possono essere valutati dal giudice, ai fini della concessione o del diniego della riabilitazione, i fatti posti a fondamento delle varie denunce, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale.
La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od ad un’altra pena più grave. Per quanto riguarda la vicenda Berlusconi ha dichiarato il Procuratore Generale di Milano : “Leggeremo le motivazioni e valuteremo l’appello”