Codice antimafia, “di fatto irresponsabili gli amministratori giudiziari”

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(Pietro Cavallotti, Mauro Mellini e…, FB) Mentre l’opinione pubblica si indigna per il “caso Saguto” e per i recentissimo servizio delle IENE di Riccardo Spagnoli e Matteo Viviani, che hanno messo (almeno ufficialmente) in evidenza il malaffare legato all’amministrazione dei beni oggetto di misure di prevenzione, il Parlamento, piuttosto che correre ai ripari e approvare norme che assicurino una gestione trasparente di interi patrimoni, lo scorso 17 Ottobre ha introdotto nel Codice Antimafia, il nuovo art. 35 bis, intitolato “Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione”, di cui riporto il primo comma.

“Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l’amministratore giudiziario, il coadiutore […] per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.”

Mi pare evidente che il “caso Saguto” è dipeso (anche) dal fatto che tutti coloro che “amministravano” agivano con una certa “disinvoltura” perché erano coperti dalla più totale irresponsabilità. Mi aspettavo, quindi, che il Parlamento, per migliorare l’efficienza della aziende in amministrazione giudiziaria, lavorasse proprio sulla responsabilità degli amministratori giudiziari come, peraltro, aveva proposto TeleJato e come, del resto, suggerisce prima ancora il buon senso.

E, invece, con la nuova norma, viene riconosciuta la totale irresponsabilità degli amministratori giudiziari.
La prassi dimostra che i casi del dolo o della colpa grave sono mere ipotesi di scuola. Fermo restando che, processualmente, la prova del dolo o della colpa grave è a carico della parte che si ritiene offesa.
La parte offesa, tuttavia, durante il procedimento di prevenzione, non solo – per legge – non ha contezza delle operazioni dell’organo gestorio perché quest’ultimo, insieme al Giudice Delegato, opera nella massima segretezza, ma non ha neppure la legittimazione attiva ad agire in giudizio per fare valere la responsabilità dell’amministratore giudiziario.
Inoltre, secondo il diritto societario, ad agire nei confronti dell’Organo Amministrativo dovrebbe essere l’Assemblea dei soci ovvero il Collegio Sindacale. Due notazioni.

1. L’Assemblea dei soci è rappresentata dall’Amministratore Giudiziario, per cui, quest’ultimo, dopo essersi sdoppiato, dovrebbe agire nei confronti di se stesso, ma solo dopo essere stato attraversato da un anelito di autolesionismo;

2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dallo stesso Amministratore Giudiziario. Per cui figuriamoci se costoro agiranno con somma diligenza nei confronti del proprio datore di lavoro.

Non si comprende perché la nomina degli amministratori giudiziari avvenga ancora su base fiduciaria e non per concorso pubblico per titoli ed esami come succede per tutti gli altri dirigenti che vengono chiamati a dirigere aziende pubbliche.

Di male in peggio.

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