Si masturbava su un bus, in carcere per violenza sessuale senza contatto fisico

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Il 21 dicembre di quest’anno un marocchino veniva tratto in arresto per essersi masturbato su un bus, sporcando una passeggera che si trovava sul mezzo. Il giudice per le indagini preliminari aveva scarcerato il marocchino sostenendo che nella fattispecie non era ravvisabile il reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609 bis c.p. bensì si era in presenza di un semplice atto osceno, peraltro non penalmente perseguibile, essendo stato il reato di atti osceni in luogo pubblico depenalizzato; ciò in quanto non vi era stato alcun contatto fisico tra il marocchino e la passeggera. Il Tribunale del riesame, a seguito di ricorso proposto dal Pubblico Ministero, annullava l’ordinanza di scarcerazione ritenendo invece che nella fattispecie era configurabile il reato di violenza sessuale, essendo pacifico –si legge nel provvedimento- che il contatto fisico tra il soggetto agente e la vittima non è requisito necessario ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale, reato che sussiste ugualmente quando l’autore della condotta trova comunque soddisfacimento sessuale. Nel caso del marocchino quindi si era trattato in definitiva di “violazione della propria libertà di autodeterminazione sessuale e in presenza di coscienza e volontà da parte dell’indagato di soddisfare un proprio impulso sessuale” Ed aggiunge il Tribunale : “L’indagato poi ha agito con modalità particolarmente insidiose in quanto in apparenza ha tenuto la condotta di un “normale “ passeggero dell’autobus proprio al fine di non attirare l’attenzione su di sé né della vittima né degli altri presenti”. II Tribunale del riesame si è uniformato all’indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui ricorre il reato di tentata violenza sessuale quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta manifesti, sotto il profilo soggettivo, l’intenzione di raggiugere l’appagamento dei propri istinti sessuali e, sotto il profilo oggettivo, si presenti idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. In applicazione di questo principio è stato ravvisato il tentativo di violenza sessuale nella condotta consistente nel deviare l’autovettura dal tragitto concordato con la persona offesa, nel fermarsi in zona isolata, avvicinandosi alla ragazza, rivolgendole frasi espressive della volontà di avere approcci sessuali ed inseguendola dopo che si era data alla fuga. Ed ancora sul tema, la Corte di Cassazione ha affermato che, rientrando nella nozione di atti sessuali tutti quelli indirizzati verso zone erogene, si è in presenza del reato di tentata violenza sessuale allorquando il contatto sia stato superficiale e fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente.

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