Niente assegno di  divorzio se il coniuge è autosufficiente

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Il Tribunale di Monza con sentenza emessa il 23.06.2015 riconosceva il diritto della ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario,  a conseguire, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 1.400.000,00 con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio (maggio 2013), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e a valuta fissa, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.

Proponeva Appello Silvio Berlusconi sostenendo che la sentenza del Tribunale di Monza aveva fatto riferimento, nel determinare l’ammontare dell’assegno divorzile, al parametro del “tenore di vita”, parametro non solo socialmente ma anche costituzionalmente superato. In particolare, sosteneva l’appellante, che la materia del mantenimento tra ex coniugi andava esaminata in relazione ai principi di autosufficienza, stato di bisogno e temporaneità. Il Tribunale di Monza aveva errato nella parte in cui nel determinare l’obbligazione di mantenimento, aveva ritenuto genericamente inadeguati i mezzi della Lario, riconosciuta titolare dei soli proventi della società immobiliare che sarebbero stati appena sufficienti a fronteggiare il prelievo fiscale.

Sosteneva sempre l’appellante che le disponibilità della ex moglie erano in realtà enormemente maggiori considerato, in primo luogo, che la stessa, nei 63 mesi antecedenti, aveva percepito come assegno di mantenimento oltre 91,5 milioni di Euro, somma lorda, con disponibilità al netto del prelievo fiscale di circa 50 milioni di Euro, ovvero 26.000 Euro al giorno percepiti negli ultimi cinque anni. E ciò senza contare le consistenti disponibilità patrimoniali della stessa, ammontanti tra liquidità , villa, gioielli, patrimonio immobiliare a circa 300 milioni di euro.

Il pagamento da parte di Silvio Berlusconi, di una somma complessiva di oltre 110 milioni di  Euro, costituiva quindi  un indebito trasferimento di ricchezza non consentito dall’ordinamento. Si sosteneva ancora nell’appello che la disponibilità di una così ingente liquidità, accumulata in un arco temporale estremamente contenuto, aveva consentito alla Lario, una ulteriore produzione di ricchezza mediante patrimonializzazione della misura non consumata, e ciò secondo la comune esperienza.

Ed ancora si censurava la sentenza in quanto la stessa aveva omesso di valutare la capacità della ex moglie di procurarsi i mezzi adeguati. La stessa infatti svolgeva attività di imprenditrice immobiliare ed era in ogni caso abile allo svolgimento di attività lavorativa e inoltre disponeva di redditi di provenienza non lavorativa ma di provenienza finanziaria. La Lario quindi, amministrava la propria ricchezza con conseguente percepimento di rendite finanziarie e di posizione avendone la capacità.

La Corte di Appello ,dato per stabilito il passaggio dal “tenore di vita durante il matrimonio” a quello della “autosufficienza economica”, (giusto il recente orientamento delle Sezioni Unita della Corte di Cassazione), osservava che nel preliminare giudizio per stabilire l’ammontare dell’assegno divorzile, occorre verificare la mancanza o meno di mezzi adeguati o comunque la impossibilità di procurarseli, per ragioni oggettive, da parte del coniuge richiedente l’assegno.

Passando poi all’esame del caso sottoposto al suo giudizio, affermavano i giudici : “che l’attuale condizione non solo di autosufficienza, ma di benessere economico della signora, tale da consentirle un tenore di vita elevatissimo, comporta il venir meno del diritto a percepire un assegno divorzile, sia che si faccia riferimento al parametro dell’autosufficienza sia che si voglia considerare il parametro di un tenore di vita sul quale la signora., che per scelta non ha mai svolto in costanza di matrimonio attività lavorativa, potesse comunque fare affidamento, quand’anche durante il matrimonio il tenore di vita fosse assolutamente al di fuori di ogni termine di paragone, per la condizione di ricchezza di Silvio. Berlusconi.”Ed aggiungono i giudici che il complessivo patrimonio costituito da Silvio Berlusconi, in costanza di matrimonio ,a favore della moglie può ritenersi avesse la finalità di preservarle  e garantirle anche per il futuro le aspettative maturate. La Corte di Appello quindi, in accoglimento dell’appello, disponeva la revoca dell’assegno con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi dal marzo 2014.

La Corte di Appello quindi, nell’accogliere l’appello dell’ex premier, ha stabilito il principio che il parametro per stabilire l’ammontare dell’assegno divorzile non può essere il tenore di vita mantenuto dal coniuge in costanza di matrimonio ma che occorre invece fare riferimento al principio della autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole”e quindi dell’indipendenza economica dell’ex.

Alberto di Pisa

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