Trattativa, il dispositivo della sentenza, 4 pagine lette in 7 minuti

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Un dispositivo di sentenza lungo  quattro pagine lette in poco più di sette minuti. Eccola, la decisione letta in aula dal Presidente della Corte d’assise di Palermo Alfredo  Montalto (al latere Stefania Brambille), al termine di una camera di  consiglio durata quattro giorni. “In nome del popolo italiano: La  Corte d’assise di Palermo, all’udienza del giorno 20 aprile 2018, ha  pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente  sentenza. Visti gli articoli 533, 535 C.P,P. dichiara Leoluca  Bagarella e Antonino Cinà colpevoli del reato loro ascritto al capo A  della rubrica; Giuseppe De Donno, Mario Mori e Antonio Subranni  colpevoli del reato loro ascritto al capo A della rubrica, esclusa la  circostanza aggravante di cui all’art. 61 n 2 c.p., limitatamente alle condotte contestate come commesse sino al 1993; Marcello Dell’Utri  colpevole del reato ascrittogli al capo A della rubrica, limitatamente alle condotte contestate come commesse nei confronti del Governo  presieduto da Silvio Berlusconi; Massimo Ciancimino colpevole del  reato ascrittogli al capo E della rubrica. Condanna Leoluca Bagarella  alla pena di 28 anni di reclusione; Cinà, Dell’Utri, Mori e Subranni  ciascuno alla pena di 12 anni di reclusione; De Donno e Ciancimino  ciascuno alla pena di 8 anni di reclusione; nonché tutti al pagamento  delle spese processuali. Visti gli articoli 28, 29 e 32 C.P. dichiara: Bagarella, Cinà, De Donno, Dell’Utri, Mori, Subranni e Ciancimino  interdetti in perpetuo dai publici uffici e in stato di interdizione  legale durante la pena.

E ancora: Visti gli articoli 538 e segg. c.p.p. rigettata ogni diversa domanda, condanna Bagarella, Cinà, De Donno, Dell’Utri, Mori e  Subranni, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore  della parte civile Presidenza del Consiglio dei ministri liquidati in  complessivi 10 milioni euro, ed in favore delle altre parti civili:  Presidenza della Regione siciliana, Comune di Palermo, “Centro studi  Pio La Torre” e “Libera” nella misura da liquidarsi davanti al  competente giudice civile; Bagarella, Cinà, De Donno, Mori e Subranni, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi davanti  al competente giudice civile, in favore della parte civile  “Associazione tra familiari delle vittime della strage di via dei  Georgofili”; Ciancimino al risarcimento dei danni, da liquidarsi  davanti al competente giudice civile, in favore della parte civile  Giovanni De Gennaro; Condanna altresì Bagarella, Cinà, De Donno,  Dell’Utri, Mori e Subranni, in solido tra loro al pagamento delle  spese processuali sostenute dalle seguenti parti civili: Presidenza  del Consiglio dei ministri e presidenza della Regione siciliana in  complessivi 17.437 euro, di cui 2.274 euro per spese; Comune di  Palermo in complessivi 14.531 euro di cui 1.895 euro per spese; Centro Studi “Pio La Torre” in complessivi 11.196 euro di cui 2.272 euro per  spese; “Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie” in  complessivi 19.448 euro di cui 2.536 euro per spese; nonché Bagarella, Cinà, De Donno, Mori e Subranni, in solido tra loro, al pagamento  delle spese processuali sostenute dalla parte civile “Associazione tra familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili” liquidate  in complessivi 18.413 euro, di cui 2.401 per spese; Ciancimino al  pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile  Giovanni De Gennaro liquidate in complessivi euro 11.667 euro di cui  1.521 euro per spese.        Visto l’articolo 530 C.P.P. assolve Subranni, Mori e De Donno dal  reato ascritto al capo A della rubrica per le condotte contestate come commesse successivamente al 1993 per non avere commesso il fatto;  Dell’Utri dal reato ascritto al capo A della rubrica per le condotte  contestate come commesse nei confronti dei Governi precedenti a quello presieduto da Silvio Berlusconi per non avere commesso il fatto;  Mancino dal reato ascritto al capo C della rubrica perché il fatto non sussiste; Ciancimino dal reato ascritto al capo D della rubrica perché il fatto non sussiste. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Brusca, concessa la circostanza attenuante speciale prevista, perché  estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione e nei  confronti di Riina perché estinto il reato per morte del reo. Indica  in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della  presente sentenza”. Indica in 90 giorni il termine per il deposito  della motivazione della sentenza. Così decisi in Palermo il 20 aprile  2018.        (Ter/AdnKronos)

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